Per la Cassazione commette abuso di mezzi di correzione l'insegnante che tiene un atteggiamento denigratorio nei confronti dell'alunno commettendo gesti di violenza morale o fisica

di Lucia Izzo - Commette abuso degli strumenti di correzione l'insegnante che tiene un atteggiamento denigratorio nei confronti dell'allievo, umiliandolo e svalutandolo psicologicamnete, nonché compiendo gesti di violenza morale e fisica, seppur considerati innocui o rivolti a scopi educativi.


Tanto più se destinatario di simili gesti sia un alunno con difficoltà di linguaggio e il comportamento del docente rischi di provocargli pericoli per la salute.


Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 45736/2018 (qui sotto allegata) un una vicenda riguardante il comportamenti tenuto da un insegnante di scuola media nei confronti di un allievo.

Il caso

In particolare il ragazzo, affetto da disturbo del linguaggio, era stato oggetto di maltrattamenti da parte del docente consistenti in abituali denigrazioni alla presenza dei compagni a causa della sua balbuzie, addirittura giungendo in un'occasione a colpirlo con un flauto in testa in presenza dei compagni, nonché con uno schiaffo in altra occasione, impedendogli di recarsi dalla preside per protestare dopo aver subito una nota disciplinare dallo stesso professore.


Da qui la decisione degli esasperati genitori di agire in giudizio contestando all'insegnante il reato di cui all'art. 572 del codice penale in quando le suddette condotte denigratorie e derisorie, avevano aggravato la balbuzie del ragazzo per un tempo superiore a 40 giorni.


In prime cure il giudice veniva condannato per maltrattamenti, mentre la Corte d'Appello riqualificava il reato nel meno grave abuso di mezzi di correzione: per il giudice a quo doveva escludersi l'intento vessatorio nei confronti del ragazzo, essendo emerso il rancore del giovane nei confronti del professore e la sua insofferenza alle regole imposte che manifestava con frequenti comportamenti irriguardosi verso compagni e docenti.

Tuttavia, era da ritenere attendibile che le accertate ed episodiche condotte denigratorie del professore fossero sussimibili nella fattispecie di cui all'art. 571 c.p., tenuto conto anche della documentazione medica prodotta, dimostrativa del pericolo di una malattia della persona offesa.


In Cassazione, il professore contesta il difetto del pericolo concreto di una malattia nel corpo o nella mente, richiesto dalla condotta tipica del reato, ritenendo si fosse trattato di comportamenti innocui e di gesti frequenti da parte di chi è in posizione sovraordinata, compiuti per riportate all'attenzione il ragazzo irriguardoso verso compagni e docenti.

Abusa degli strumenti di correzione l'insegnante che denigra l'allievo

In realtà, secondo gli Ermellini, la condanna ex art. 571 c.p. appare corretta, posta la motivazione dei giudizi di appello che si sottrae dai vizi denunciati: i giudici, infatti, hanno accertato la condotta denigratoria del docente, confermata dalle testimonianze non solo dell'alunno, ma anche del personale scolastico presente e, quanto all'offensività dell'abuso, dalla certificazione medica prodotta.


La giurisprudenza di legittimità, infatti, conferma che integra il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina, il comportamento dell'insegnante che "umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità" (cfr. Cass. n. 47543/2015).


A tal fine, si ritiene sufficiente il ricorso, da parte dell'insegnante, a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima e orientata a scopi educativi (cfr. Cass. n. 6654/2016). Inoltre, quanto al pericolo di una malattia fisica o psichica richiesto dalla norma, trattandosi di tipico reato di pericolo, non è richiesto che questa si sia realmente verificata e il pericolo non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale ovvero sulla base indagine eseguita con particolari cognizioni tecniche.


Lo stesso potrà essere desunto anche dalla natura dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza, allorquando la condotta dell'agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza. Da qui consegue il rigetto da parre della Cassazione di tutte le critiche difensive, di cui molte volte ad addentratesi in valutazioni di precluso merito.



Cass., VI pen., sent. n. 45736/2018

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