La sentenza del Giudice di Pace di Lucca afferma che non vaccinarsi può essere stato di necessità o causa di legittima difesa

Per il Giudice di Pace di Lucca (sentenza n. 737/2023 sotto allegata) non vaccinarsi può costituire legittima difesa e, per questo, ha annullato l'avviso di addebito di 100 euro per mancata vaccinazione Covid-19 nei confronti di un "over50".

Non solo. Preliminarmente, il giudice ha accolto la doglianza di parte opponente circa la illegittima emissione dell'avviso di addebito di ADER poiché non preceduto (o almeno non provato che lo sia) dalla notifica dell'avviso di avvio del procedimento ex art. 4 sexies c. 4 e 5 DL 44/2021. Ma, nonostante il valore assorbente del primo motivo di doglianza, vista la particolarità della materia, ha ritenuto comunque di procedere ad ulteriore analisi.


"Quanto alla ritenuta costituzionalità dell'obbligo vaccinale per le persone over 50, ritiene il giudicante che il vaccino, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non potrebbe di principio essere considerato un obbligo ma un semmai un onere e, allo stesso tempo, secondo le valutazioni dell'epoca, un dovere morale ma non giuridico del singolo individuo. Infine la libertà di scelta del singolo è pur sempre difesa dall'articolo 32 della Costituzione che, al secondo comma, prevede la tipicità dei trattamenti sanitari obbligatori. Ciò vuol direche sono facoltativi tutti quelli non previsti da una disposizione di legge" afferma il Gdp in sentenza.


Citando le pronunce di legittimità della Consulta (14-15-/2023) aggiunge il giudice, "l'obbligo vaccinale è stato avallato in ragione di un contemperamento di interessi per alcune categorie (v. servizio sanitario - strutture residenziali e socio assistenziali - militari...) in

ragione del contatto con il pubblico e la necessità di tutelare il preminente interesse alla salute pubblica, confermando anche la legittimità di quanto previsto in materia di green pass per accedere a servizi e luoghi di lavoro, ma non appare compiutamente analizzata la questione dell'obbligo di vaccinazione per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età nel caso in cui non vi sia una

appartenenza a determinate categorie professionali, ragion per cui l'interesse del singolo dovrebbe essere sacrificato per il superiore interesse pubblico".


Del resto, "la stessa pubblica Autorità non avalla una presa di posizione chiara sulla legittimità della normativa relativa all'obbligo vaccinale per gli over 50, vista la primitiva previsione della sospensione dell'invio delle cartelle agli inadempienti, prima fino al 1.07.23 ed ora, con la proroga della sospensione fino al 30.06.24, sospensione che non avrebbe senso compiuto se fosse evidente la indiscutibile legittimità dell'obbligo vaccinale in questione".


In ultima analisi, conclude il giudice di pace, "volendo affrontare la questione sollevata dalle parti, anche sotto diverso profilo, sulla frequenza degli effetti avversi della vaccinazione, nonché, come enunciato da parte ricorrente, della gravità come supportata da tesi mediche autorevoli, non pare che potrebbe escludersi neppure la causa di giustificazione dello stato di necessità o legittima difesa come previsto dall'art. 4 della legge 689/81, eventualmente anche nella forma putativa".

Scarica pdf Gdp Lucca n. 737/2023

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